IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999),
ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;
  Vista la direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999,
sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 1 giugno 1998, n. 518;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 marzo 2002;
  Visto  il  rilievo  n. 40, del 13 marzo 2002, formulato dalla Corte
dei  conti  -  Ufficio  di  controllo  di  legittimita'  su  atti dei
Ministeri   istituzionali,  relativo  al  mancato  inserimento  della
clausola di cedevolezza, che legittima l'intervento dello Stato nella
materia oggetto del decreto;
  Ritenuto di dover accogliere il suddetto rilievo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Il  presente  regolamento  stabilisce i requisiti in materia di
composizione  ed  etichettatura  degli alimenti dietetici destinati a
fini  medici  speciali, di cui all'allegato I del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87   della   Costituzione,  quinto  comma,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  La  direttiva  1999/21/CE  del  25 marzo  1999 della
          Commissione  sugli  alimenti  dietetici  destinati  a  fini
          medici speciali e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 aprile 1999,
          n. L 91.
              -  La legge 23 agosto n. 400, disciplina l'attivita' di
          Governo  e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              - L'art. 17, comma 2 cosi' recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              -  L'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge
          comunitaria 1999) cosi' recita:
                "Art.  3  (Attuazione  di  direttive  comunitarie con
          regolamento  autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
          all'allegato   C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
          quelli  enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1
          dell'art. 2.
              2.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 5, comma 1,
          della  legge  9 marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al
          comma  1 possono altresi', per tutte le materie non coperte
          da   riserva   assoluta  di  legge,  dare  attuazione  alle
          direttive   che  costituiscono  modifica,  aggiornamento  o
          completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
              3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1
          danno   attuazione   prescrivano   di  adottare  discipline
          sanzionatorie,  il  Governo  puo' prevedere nei regolamenti
          stessi,  per  le  fattispecie  individuate  dalle direttive
          medesime,  adeguate  sanzioni  amministrative, che dovranno
          essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
          materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2".
              -  L'allegato  C  (art.  3 ) della medesima legge e' il
          seguente:
                98/35/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  25 maggio
          1998,  che  modifica  la  direttiva  94/58/CE concernente i
          requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
                99/4/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di
          caffe' e agli estratti di cicoria.
                1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo
          1999,  sugli  alimenti  dietetici  destinati  a fini medici
          speciali.
                1999/22/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del 29 marzo
          1999,  relativa  alla  custodia degli animali selvatici nei
          giardini zoologici.
                1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio
          1999,  che  modifica  la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a
          base  di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti
          e ai bambini.
                1999/50/CE:    direttiva   della   Commissione,   del
          25 maggio  1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli
          alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  89/398/CEE  concernente  i
          prodotti   alimentari   destinati   ad   una  alimentazione
          particolare"   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39.
              -  Il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, reca:
          "Regolamento   concernente   l'attuazione  delle  direttive
          91/321/CEE  della  Commissione  del  14 maggio  1991  sugli
          alimenti   per  lattanti  e  alimenti  di  proseguimento  e
          92/52/CEE  del  Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti
          per   lattanti   e   alimenti  di  proseguimento  destinati
          all'esportazione  verso  Paesi  terzi"  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1994, n. 189.
              -  Il  decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 51, reca:
          "Regolamento  recante  norme  di attuazione della direttiva
          96/4/CEE   della  Commissione  del  26 febbraio  1996,  che
          modifica   la   direttiva  91/321/CEE  sugli  alimenti  per
          lattanti  e  gli  alimenti  di proseguimento" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1999, n. 93.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e'
          citato nelle premesse.